1.GENERALITA’
1.1 Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le forniture di beni ovvero alla prestazione di opere e/o di servizi effettuate dalla Vostra società (di seguito il “Fornitore”) a favore di Rold (come di seguito definita), in adempimento di contratti, in qualsiasi forma perfezionatisi tra le nostre società, come, ad esempio, mediante contratto con firma contestuale (“Contratto/i”) oppure medianteconferma –espressa oper fatti concludenti –di ordini di acquisto(diseguito “Ordine/i“).
Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini o dei Contratti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, la loro efficacia sarà peraltro limitata allo specifico Ordine o Contratto.
Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.
1.2 Definizioni
Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi: (1) Con “Rold” deve intendersi la Elettrotecnica Rold Srl, o la/e sua/e Affiliata/e indicata/e nell’Ordine o nel Contratto.(2) Con“Affiliata/e” deve intendersi qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata da, controllante o sottoposta al comune controllo di una delle Parti, tale controllo essendo esercitato tramite la titolarità, diretta o indiretta del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto di tale persona giuridica/entità; (3) Con “Bene/i” devono intendersi, i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini o nei Contratti; (4) Con “Servizi/o” devono intendersi le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Fornitore a Rold e/o le opere la cui realizzazione è affidata al Fornitore da Rold; (5) Con “Informazione Tecnica” deve intendersi qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Rold al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza per la produzione del Bene o l’erogazione del Servizio; (6) Con ”Specifiche Tecniche” devono intendersi i disegni e le caratteristiche tecniche e/o funzionali che il Bene o il Servizio dovranno soddisfare. (7) Con “Risultati” devono intendersi tutte le invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, soluzioni, deliverables concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione degli Ordini o dei Contratti. (8) Con “Parti” devono intendersi Rold e il Fornitore;
1.3 Accettazione degli Ordini
Gli Ordini diventano impegnativi ed irrevocabili per Rold a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d’ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione.
Rold potrà revocare l’Ordine qualora il Fornitore non restituisca a Rold la conferma d’ordine debitamente controfirmata per accettazione di tutte le condizioni previste dalla medesima entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’Ordine.
Rold potrà rifiutare la fornitura sino a quando il Fornitore non avrà restituito la conferma d’Ordine debitamente controfirmata come sopra indicato. Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, si impegna a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità alle Specifiche Tecniche e/o Disegni richiamati nello stesso o trasmessi al fornitore prima o contestualmente all ’invio dell’ordine. Prima di iniziare la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio, il Fornitore devesegnalare ogni necessitàdi variazione rispettoa quantoprescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte di Rold delle variazioni proposte dal Fornitore.
1.4 Incedibilità dei Contratti e dei crediti
I Contratti, gli Ordini ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal Fornitore; qualsiasi modifica o integrazione dei Contratti e degli Ordini richiede la forma scritta a pena di nullità e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita. I Contratti, gli Ordini ed i crediti da essi derivanti sono, invece, cedibili da Rold alle sue Affiliate.
1.5 Legge applicabile e foro competente
Gli ordini ed i Contratti sono disciplinati in ogni aspetto dalla legge del Paese ove è stabilita la sede legale della Affiliata di Rold titolare del rapporto contrattuale con il Fornitore. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza dei Servizi e/o dei Contratti, la loro efficacia, validità esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché di ogni rapporto inerente o connesso ai Servizi e/o ai Contratti, e di ogni relativa ragione di dare e di avere, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo ove è stabilita la sede legale della Affiliata di Rold titolare del rapporto contrattuale con il Fornitore.
1.6 Sicurezza delle informazioni
Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o uso non consentiti, delle Informazioni Riservate, come definite all’art. 2. Rold avrà facoltà di comunicare al Fornitore, che si impegna fin d’ora ad adottare, le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie. Rold ha diritto di verificare inogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzioneda parte del Fornitore di tutti gliobblighi assunti conilpresentearticolo. A questo proposito, il Fornitore riconosce a Rold il diritto di accedere direttamente, o tramite terzi, presso le proprie sedi, al fine di verificare gli adempimenti di quest’ultimo a quanto indicato al presente articolo.
1.7 Incident reporting
Il Fornitore si impegna sin d’ora a segnalare alla Direzione Acquisti di Rold immediatamente, o, nel caso di impossibilità, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, l’accadimento di qualsiasi evento che abbia determinato, o rischi di determinare, un furto, una perdita, un’alterazione, un accesso non consentito o non autorizzato alle Informazioni Riservate.
1.8 Obblighi e responsabilità del Fornitore Durante l’esecuzione dei Servizi
Il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili alla prestazione del Servizio affidatogli ed in particolare si impegna: – ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo; – a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell’igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Rold e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile; – a mantenere in vigore per tutta la durata dell’Ordine e/o del Contratto le polizze assicurative di cui il Fornitore ha dato 2 copia a Rold e di quelle eventualmente stipulate su richiesta di Rold; – a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite a Rold relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale; – a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere; – a nominare un proprio referente nei rapporti con Rold, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest’ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell’inizio della prestazione del Servizio. Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici di Rold, il Fornitore si impegna : – a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di Rold; – ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio; -ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di Rold, sollevando espressamente e tenendo indenne Rold da ogni e qualsiasi responsabilità costo, onere o pretesa di terzi al riguardo. I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore che negarantiscela pienaidoneità all’usocuisono destinati.Dettimezzi devono,per tuttala durata dell’attività e/o dell’Ordine o del Contratto, essere pienamente conformi alle normative vigenti. È fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di Rold.
1.9 Divieto di subfornitura e di subappalto
Salvo diverso preventivo accordo scritto fra le Parti, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione dei Beni e/o la prestazione dei Servizi oggetto dell’Ordine o del Contratto.
1.10 Forza maggiore
Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti negli Ordini e nei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili e che siano al di fuori del proprio controllo. Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della pubblica Autorità. La Parte che fosse impedita nell’adempimento dei propri obblighi da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all’altra Parte e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l’adempimento dei propri obblighi contrattuali.
1.11 Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
Rold, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il Fornitore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dare esecuzione al rapporto contrattuale Tali dati sono raccolti in archivi cartacei ed informatici gestiti da Rold- area Amministrazione, (responsabile del trattamento dei dati personali) e trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità. In particolare, tali dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, ecc.. Tali dati saranno trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Rold e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge. In ogni momento, il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dall’art .12 Regolamento UE 2016/679 (quali: conoscere in ogni momento i suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l’elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali del Fornitore) rivolgendosi alla Direzione Acquisti di Rold.
Gli incaricati al trattamento dei dati personali del Fornitore saranno per Rold gli addetti alla DirezioneAcquisti e all’Amministrazione.
1.12 Etica di Business e Corporate Responsibility:
2.PROPRIETA’ INTELLETTUALE
2.1 Informazioni Riservate
2.1.1 Ai fini del presente art. 2 per “Informazioni Riservate” s’intendono, congiuntamente, (i) l’Informazione Tecnica e le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dall’Informazione Tecnica e dalle Specifiche Tecniche, relativa a Rold, ai suoi materiali, prodotti, processi servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Rold al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta l’Informazione Tecnica e/o le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.
2.1.2 Il Fornitore dà atto e riconosce che Rold è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.
2.1.3 Il Fornitore è tenuto a: (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate; (b) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate; (c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Rold, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto, fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di Rold, consegnerà a Rold una certificazione attestante l’avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra; (d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l’esecuzione dei Contratti; (e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Rold; (f) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate; (g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate; (h) informare i dipendenti all’interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi; (i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate; (j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell’ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Rold per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 2 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.
2.1.4 Nel caso in cui l’utilizzo dei Risultati comporti l’uso di qualsiasi brevetto, software, know-how o altro diritto di proprietà intellettuale, di cui il Fornitore abbia diritto di disporre (“Dirittidel Fornitore”), il Fornitore concede fin d’adesso a Rold licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua, trasferibile, con diritto di sublicenziare, di utilizzare i Diritti del Fornitore al solo fine dell’utilizzo, da parte di Rold, dei Risultati.
2.1.5 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.
2.1.6 Indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il fornitore, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di cui all’art. 2.1.3 cesseranno di essere efficaci quandotuttele Informazioni Riservatediventerannodi pubblicodominioper fatti nonimputabilial Fornitore.
2.2 Proprietà industriale del Fornitore Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, i loro componenti ed accessori nonché (in quanto applicabile) le opere dal medesimo realizzate per Rold, l’utilizzo dei Servizi forniti (in entrambi i casi, anche se successivamente elaborati da Rold o da terzi per conto di Rold) non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di Rold, dei Beni e/o dei Servizi e tenendo comunque Rold indenne da tali pretese. Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di Rold, suoi successori a qualsiasi titolo ed anche nel ramo d’azienda o parte di esso, suoi clienti e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali diritti di privativa industriale sul Bene o sul Servizio. Se non espressamente indicato al Fornitore prima del perfezionamento degli Ordini e dei Contratti, si deve intendere che il Bene è libero per l’esportazioneversoilPaese -indicatonell’Ordine onel Contrattostesso -incuideve avere luogola consegna.
3.RISCHIO E TITOLO – CONSEGNA ED ACCETTAZIONE
3.1 Resa
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale del Bene dal Fornitore a Rold, si applicheranno le norme Incoterms richiamate nell’Ordine onei Contratti.L’imballaggioed iltrasportodel Bene deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.
3.2 Passaggio del titolo ed accettazione
La proprietà del Bene si intenderà trasferita a Rold al momento del passaggio del rischio come previsto dalla versione attuale degli Incoterms per la specifica modalità di resa concordata. La proprietà dell’opera realizzata in esecuzione del Servizio si intenderà trasferita a Rold al momento della relativa accettazione da parte di quest’ultima. In entrambi i casi ed ove applicabile, il Bene e/o il Servizio (ovvero l’eventuale opera oggetto dello stesso) si intenderanno definitivamente accettati da Rold solo all’esito positivo delle eventuali procedure di collaudo concordate per iscritto tra le Parti.
3.3 Luogo e tempi di consegna
Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati negli Ordini e nei Contratti (da considerarsi essenziali nell’interesse di Rold), rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. Rold ha facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito, a spese del Fornitore o di addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.
3.4 Ritardata consegna
In caso di ritardo nella consegna del bene e/o nella prestazione del Servizio, Rold avrà il diritto di applicare una penalità per il ritardo pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita nell’Ordine o nel Contratto – allo 0.5% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 5% del prezzo del Bene non consegnato o del Servizio non completato entro il termine pattuito. In aggiunta alla penale sopra prevista Rold avrà il diritto al risarcimento di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, derivanti dal ritardo nella consegna dei Beni o nel completamento del Servizio.
4.PREZZI E PAGAMENTI
Salvo diversi accordi scritti, i prezzi indicati negli Ordini e nei Contratti si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione. Qualora i Contratti abbiano ad oggetto la prestazione di Servizi, il pagamento delle fatture che verranno emesse dal Fornitore è condizionato alla previa dimostrazione, da parte dello stesso, con trasmissione e acquisizione della relativa documentazione in favore di Rold, dell’osservanza integrale di quanto previsto dalla legge in ordine (i) al regolare versamento dell’imposta sul valore aggiunto ed al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente scaduti alla data del pagamento delle fatture, utilizzando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e (ii) al rispetto del trattamento retributivo, dal puntodi vista sia normativo che economico, nonché contributivo,assistenziale ed assicurativo in favore dei propri dipendenti. Il Fornitore terrà inogni caso Rold indenne e manlevata da ogni e qualsivoglia danno, perdita, costo o spesa (ivi incluse eventuali sanzioni comminate ai sensi di legge) che possano ad essa derivare da eventuali violazioni e/o inadempimenti del Fornitore agli obblighi previsti dal presente articolo. In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, Rold avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse o penalità, finché il Fornitore avrà rimediato all’inadempimento.
5.RECESSO
Rold avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine e/o Contratto relativo alle prestazioni di Servizi mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto da RoldalFornitore inconseguenza dell’esercizio deldiritto direcesso, salvoil dirittodel Fornitore dipretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data.
6.RISOLUZIONE
6.1 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù degli Ordini e/o dei Contratti, Rold potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
6.2 In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 6.1, Rold potrà risolvere i Contratti in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Rold indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore: (a) venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale (b) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d’uso di cui agli articoli 1.6 e 2; (c) si associ o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Rold; (d) sia inadempiente agli obblighi di divieto di subfornitura e di subappalto di cui all’articolo 1.9; (e) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità di cui all’articolo 1.4; (f) si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni dell’articolo 1.12, paragrafo 2, (Etica di Business e Corporate Responsibility); (g) sia inadempiente rispetto agli obblighi di legge in ordine (i) al regolare versamento dell’imposta sul valore aggiunto ed al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e (ii) al trattamento retributivo, dal puntodi vista sia normativocheeconomico, nonché contributivo,assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti, ovvero non trasmetta tempestivamente a Rold la relativa documentazione ai sensi dell’art. 4 che precede; (h) non sia in grado di eseguire i suoi obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi.
6.3 Rold potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per Rold l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto.
6.4 La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 2 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.
7.QUANTITA’ E QUALITA’
7.1 Durata
Salvo quanto diversamente previsto dagli Ordini e/o dai Contratti, il Fornitore garantisce l’idoneità all’uso del Bene fornito per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna.
7.2 Quantità
Qualora i quantitativi di Beni consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti negli Ordini o nei Contratti, Rold potrà, a sua scelta: (a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive; (b) chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all’eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda prontamente; (c) ottenere che il Fornitore provvedaimmediatamente ad inviare iquantitatividi merce risultati mancanti, addebitandoinogni caso gli oneri e le spese conseguenti all’inadempienza del Fornitore. Rolddovrà esercitare le facoltà qui sopra previste entro3 (tre)mesi dalla data di consegna del Bene.
7.3 Qualità
7.3.1 Il Fornitore garantisce che i Beni consegnati ed i Servizi resi saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche. I Beni ed i Servizi oggetto della fornitura saranno considerati difettosi qualora: (a) non risultino conformi a quanto prescritto dagli Ordini e/o dai Contratti, oppure (b) non rispecchino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Fornitore. (c) non siano idonei all’uso per cui Rold intendeva utilizzarli.
7.3.2 Rold ha la facoltà di condurre delle verifiche presso il Fornitore sia per l’eventuale verifica del Bene e/o del Servizio o per l’accettazione del Bene e/o del Servizio stesso, sia sul sistema qualità implementato all’interno dell’organizzazione del Fornitore. I metodi e l’estensione della verifica saranno di volta in volta concordati con il Fornitore.
7.3.3 Fatto salvo ogni diritto spettante a Rold ai sensi degli Ordini e dei Contratti, nonché per legge, il Fornitore, su richiesta di Rolded entro il ragionevole termine fissato dalla stessa, dovrà provvedere a riparare o sostituire il Bene difettoso o a rendere il Servizio in maniera conforme con l’Ordine o con il Contratto applicabile. Qualora il Fornitore non provveda a quanto sopra previsto, Rold potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere il Contratto o l’Ordine in conformità a quanto previsto al precedente art. 6, (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo dei Beni o dei Servizi difettosi, oppure (iii) qualora solo parte dei Beni o dei Servizi siano difettosi, far eseguire da terzi di sua scelta ed a spese del Fornitore la fornitura dei soli Beni difettosi o la prestazione dei soli Servizi non conformi.
7.3.4 Qualora, in ottemperanza al disposto di norme applicabili in materia, Rold decida di intraprendere una campagna di richiamo o comunque di sostituzione dei propri prodotti a causa di difetti dei Beni forniti dal Fornitore, in tal caso il Fornitore terrà indenne Rold da qualsiasi azione, diritto pretesa di terzi al riguardo nonché da ogni costo, onere e spesa necessari per la realizzazione della campagna di richiamo o di sostituzione (ivi inclusi i costi logistici e di smontaggio e ri-montaggio dei prodotti di Rold).
7.3.5 Il Fornitore terrà inoltre indenne Rold da ogni danno, azione, diritto o pretesa di terzi comunque derivante o connessa dall’utilizzo del Bene fornitole dal Fornitore.
7.4 Assicurazioni: Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa (con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del fabbricante, derivanti dalla dall’esecuzione degli Ordini e/o dei Contratti. Il Fornitore dovrà consegnare a Rold una copia della polizza assicurativa sopra menzionata.
7.5 Certificazione del Fornitore: Ove non diversamente previsto negli Ordini e/o nei Contratti, il Fornitore dovrà fornire a Rold conferma di avere ottenuto da un ente accreditato la dichiarazione di conformità alla certificazione ISO 9001 o equivalente di altre zone geografiche.